È noto che la determinazione del reddito di lavoro autonomo si fonda sul principio di cassa, secondo cui i compensi concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti, mentre le spese rilevano quando sostenute.
Questo criterio, apparentemente semplice, si rivela in realtà complesso quando il pagamento del professionista non avviene in contanti ma tramite strumenti bancari o elettronici, con possibili sfasamenti temporali tra il momento in cui il cliente dispone il pagamento e quello in cui il beneficiario ne acquisisce la disponibilità.
Proprio per superare queste criticità, il legislatore è intervenuto introducendo un criterio di raccordo tra rilevanza reddituale del compenso e obbligo di effettuazione della ritenuta da parte del committente.
Cosa che ha portato, in sostanza, alla regola per cui il compenso deve essere imputato al periodo d’imposta in cui il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta – ancorando così il momento fiscale al pagamento in senso giuridico piuttosto che all’incasso materiale.
Con questa impostazione è possibile superare molte delle incertezze operative che caratterizzavano le situazioni dei pagamenti “a cavallo d’anno”, soprattutto in presenza di strumenti di pagamento diversi dal contante.
In particolare, nel caso di assegni bancari o circolari la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento rilevante, sia per chi paga sia per chi riceve, coincide con la consegna materiale del titolo al beneficiario.
Non assume quindi rilievo il momento di versamento sul conto corrente, che può infatti avvenire anche in un esercizio successivo: ciò comporta che, se l’assegno viene consegnato entro il 31 dicembre di un determinato anno, il compenso deve essere imputato a quello stesso anno – anche se l’accredito avverrà a gennaio del successivo esercizio.
Particolare attenzione va poi prestata ai casi di spedizione postale, dove:
· non rileva la data di invio, bensì
· quella di effettiva ricezione del titolo da parte del professionista,
cosa che rende chiaramente opportuna, per i soggetti interessati, la conservazione della documentazione idonea a darne dimostrazione.
La logica applicabile ai bonifici è invece diversa, dato che per il soggetto che dispone il pagamento il momento rilevante coincide con la data dell’ordine di bonifico, che è l’istante in cui si perde la disponibilità delle somme.
Per il professionista/beneficiario assume rilievo la data di accredito sul conto, ossia il giorno in cui le somme risultano effettivamente utilizzabili.
Il risultato è che, in quel caso, lo stesso pagamento avrebbe potuto assumere rilevanza in due esercizi diversi per i soggetti coinvolti – rendendo ancora più evidente la necessità della disciplina di raccordo come quella introdotta a fine 2024.
Ancora più articolata è la disciplina dei pagamenti tramite carte di credito o di debito, con l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito come, ai fini fiscali, rilevi il momento in cui il titolare della carta manifesta la volontà di sostenere il costo, ossia quando utilizza la carta presso l’esercente o online.
L’addebito sul conto corrente in un momento successivo è considerato invece un fatto interno al rapporto tra cliente e banca, irrilevante per la determinazione del periodo d’imposta di imputazione del componente di reddito.
Una prestazione professionale pagata con carta a dicembre dovrà essere imputata a quel periodo d’imposta anche se l’addebito effettivo avverrà nel mese di gennaio, e lo stesso principio vale per le carte prepagate – che operano secondo schemi sostanzialmente assimilabili a quelli delle carte di credito tradizionali.